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LEGGE “TRASPARENZA” 124/2017

La Legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un importante obbligo di rendicontazione per gli enti non profit e le imprese: le organizzazioni che nel corso dell’anno solare precedente hanno ricevuto somme di natura donativa da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare online informazioni relative a dette somme online entro il 30 giugno 2021.
Il decreto all’articolo 35 sostanzialmente individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno. L’impegno riguarda le imprese e parte del terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti.
Nel decreto Crescita si definisce, la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web. Si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”.

Cosa cambia quindi?
Vengono esclusi dall’obbligo, ad esempio, gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille e tutto il tema dei “vantaggi”. Diversi i casi di vantaggi attribuiti alle singole realtà, che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di immobili dati in comodato d’uso a un ente del terzo settore.
Si chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte:
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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