Lo statuto

Approvato a Roma  dal Congresso Straordinario del 07 e 08 marzo 2009

TITOLO  I – Costituzione e  Scopi
Art. 1  Costituzione

E’ stata costituita – con Atto del dott. Placido Gamberale  Notaio in Roma, il 25 Luglio 1955, con Repertorio n°47660, Fascicolo n°2205, registrato in Roma  il 28 Luglio 1955 al n°1581 – l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, Gruppi Corali e Strumentali e Complessi Musicali Popolari.
La sigla dell’Associazione è ANBIMA ed è riconosciuta come Ente Nazionale a Finalità  Assistenziali con Decreto Ministero degli Interni del 26-02-1983, ai sensi dell’Art. 20 del D.P.R. n. 640 del 26-10-1972; si attiene, inoltre, ai principi previsti dal Decreto Legislativo n. 460 del 04-12-1997.

Art. 2  Sede

L’ANBIMA ha attualmente la propria sede legale in Roma, Viale delle Milizie n. 76. L’eventuale spostamento della sede non costituisce modifica allo Statuto sociale.
La Giunta Esecutiva Nazionale, a maggioranza, può decidere, con valide motivazioni, lo spostamento della sede legale su delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 3  Durata
L’ANBIMA ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.
Art. 4  Scopi
L’ANBIMA è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro; pertanto non potrà  distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (Art. 5,  4-quinquies lett. “a” D.Lgs. 460/97).
In via esclusivamente marginale, l’ANBIMA potrà  esercitare attività  di natura commerciale occasionale al solo fine di finanziare l’attività  istituzionale e la realizzazione degli scopi. In tal caso dovrà  osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’ANBIMA persegue le seguenti finalità , unitamente con le Unità  di Base affiliate:

a)    sviluppa l’associazionismo e il volontariato musicale, diffonde la cultura musicale, popolare, folkloristica, corale e sociale,  con  l’intento  di  valorizzare  anche  le potenzialità  turistico-culturali del territorio
b)    promuove e favorisce :
-le buone relazioni e le comuni iniziative fra le unità  di base associate , salvaguardando l’autonomia  ed allo stesso tempo la specificità  di ciascuna unità  di base formatasi attraverso particolari tradizioni  storiche locali;
– la formazione, l’educazione  musicale dei componenti associati , particolarmente dei giovani e dei docenti, l’aggiornamento e la qualificazione professionale dei Direttori mediante l’organizzazione di corsi di musica e seminari musicali per gli stessi.
-studi e ricerche ed in particolare organizza attività  di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività , scambi e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
-la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica tra i giovani e la terza età , con particolare solidarietà  a favore di  terzi meno abbienti;
-le iniziative pubblicistiche nei campi della cultura, della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché cura l’acquisizione, la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo o procedimento tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni originali, filmati ecc.;
-le Convenzioni e le Collaborazioni con le Istituzioni Pubbliche,  la SIAE, l’ENPALS  e i Conservatori Musicali e le AFAM.
-gestisce, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
c) organizza e realizza manifestazioni, raduni, mostre, attività  concertistiche, concorsi, festival, premi, rassegne musicali nazionali ed internazionali, concerti, viaggi e soggiorni turistici;
d)    collabora:
-con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive e turistiche, Consorzi, Cooperative, Comitati Organizzativi sia in Italia che all’Estero, che perseguono scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell’ANBIMA e aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali;
– con le Scuole, le Università , gli Enti, gli Istituti italiani e stranieri e Accademie interessati alla Cultura Musicale, Popolare e Tradizionale;

e)    cura l’edizione e la distribuzione dell’organo Ufficiale di Stampa “Risveglio Musicale” e, inoltre, pubblicizza riviste, bollettini, notiziari e quanto altro riveste carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
f)    organizza un sistema di documentazione ed informazione per i dirigenti , da fornire alle unità  di base associate, relativamente alle leggi in materia amministrativa e fiscale;
g)     rappresenta ed assiste, attraverso i suoi Organi Centrali e Periferici, i propri associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni  nazionali ed internazionali,  proponendosi come primo interlocutore a difesa dell’immagine e dei rispettivi interessi  del mondo bandistico, corale e folkloristico;

Art. 5  Soci

Sono Soci dell’ANBIMA:

1)    le Unità   di Base: Associazioni Bandistiche,  Società  Filarmoniche, Gruppi Corali e Strumentali, Gruppi Folkloristici, Gruppi di Majorette, Complessi Musicali Amatoriali e Popolari, le Bande Musicali Scolastiche e, ancora, tutte le Associazioni a condizione che perseguano  le stesse finalità  e scopi dell’ANBIMA. Sono, altresì, considerate Unità  di Base i “Gruppi di Amici” condividenti i programmi e le finalità  dell’ANBIMA. L’adesione dei “Gruppi di Amici” si concretizza a mezzo di una Convenzione o Protocollo d’Intesa.
2)    tutti coloro che, appartenenti alle rispettive Unità  di Base, ottengono la tessera di soci distribuita dalla Presidenza Nazionale (tramite le Presidenze Regionali e Provinciali) alle Unità  di Base che devono certificare l’identità  del singolo socio. La tessera deve essere rinnovata annualmente. Ad ogni socio può essere rilasciata una sola tessera ANBIMA nell’ambito di tutto il territorio nazionale. I soci aderenti accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità .

Le Unità  di Base ammesse all’ANBIMA, previo parere esplicito di conferma delle Presidenze Regionali, devono avere almeno 15 (quindici) soci.
Ogni Unità  di Base, all’atto di richiesta della prima di adesione all’ANBIMA, dovrà  allegare alla domanda il proprio Statuto e l’Atto Costitutivo.
Le Unità  di Base ammesse sono  tenute al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale.
Le Unità  di Base sono tenute ad osservare:
–     lo Statuto e i  Regolamenti dell’ANBIMA, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi Centrali e Periferici;
–    tutti i principi dell’attività  amatoriale svolta, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.
Il Rappresentante Legale e i Dirigenti delle Unità  di Base aderenti all’ANBIMA dovranno avere compiuto la maggiore età .
Le Unità  di Base cessano di far parte dell’ANBIMA:
a)    per mancato pagamento delle quote associative annuali all’ANBIMA, che dovranno essere regolarizzate  entro il 30 Giugno di ciascun anno;
b)    per recessione o scioglimento volontario (lo scioglimento del vincolo non sottrae  le Unità  di Base dall’osservanza degli obblighi già  contratti);
c)    per espulsione.
L’esercizio, da parte del singolo socio, di qualsiasi carica in seno all’ANBIMA è un servizio a titolo gratuito. Possono essere riconosciuti il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Ha diritto al voto il socio maggiorenne e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Principio del voto singolo (Art. 5,  4-quinquies lett. “e” del D.Lgs. 460/97).
E’ ammesso il voto per delega conferita per iscritto, ad altro socio, limitatamente alle deliberazioni dei Congressi Ordinari e Straordinari.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
E’ vigente il principio d’intrasmissibilità  della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità  della stessa (Art. 5, 4-quinquies lett. “f”  D.Lgs. 460/97).

TITOLO II – Struttura Centrale
Art.6  Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è lo strumento attraverso il quale l’ANBIMA determina le sue linee di politica associativa ed i suoi obiettivi statutari. Il Congresso Nazionale può essere sia Ordinario che Straordinario. Il Congresso Nazionale Ordinario, su delibera della Giunta Esecutiva Nazionale, è convocato dal Presidente Nazionale ed è ratificato dal Consiglio Nazionale che ne dispone il Programma – Ordine del Giorno nei modi e nei termini fissati dal Regolamento. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per determinare le linee programmatiche del quadriennio e per l’elezione degli Organi Centrali dell’ANBIMA. Le decisioni del Congresso Nazionale Ordinario sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le strutture organizzative dell’ANBIMA.
Al Congresso Nazionale Ordinario prendono parte i Delegati eletti dai Congressi Regionali in numero proporzionale alle Unità  di Base iscritte nelle rispettive Regioni, secondo le norme e le modalità  fissate dal Regolamento.
I Delegati durano in carica fino alla celebrazione del nuovo Congresso Ordinario, salva decadenza dalla qualifica di socio ANBIMA, nel qual caso la sostituzione avverrà  con i primi dei non eletti nei vari Congressi Regionali.
Il Congresso  Nazionale Ordinario:
a)    esamina e dibatte la relazione morale ed organizzativa presentata dal Presidente Nazionale e la relazione finanziaria presentata dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
b)    determina ed approva  le linee programmatiche generali e gli impegni operativi dell’ANBIMA nel quadriennio successivo;
Il Congresso Nazionale Ordinario elegge, tra i delegati ed a scrutinio segreto, i  seguenti Organi Centrali:
1)    il Presidente Nazionale;
2)    il vice Presidente nazionale
3)    i  Consiglieri Nazionali, previa determinazione di un  numero tra 15 e 20 ;
4)    i Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
5)    i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
Il Congresso Nazionale Straordinario è indetto dal Consiglio Nazionale, che ne dispone il Programma-Ordine del Giorno, a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno il 60% delle Unità  di Base associate. E’ convocato, inoltre, quando ne faccia richiesta almeno il 60% dei componenti del Consiglio Nazionale.
Al Congresso Nazionale Straordinario hanno diritto a partecipare i Delegati del Congresso Nazionale Ordinario precedente, a condizione che  abbiano le qualifiche di soci ANBIMA, nel qual caso la sostituzione avverrà  con i primi dei non eletti nei vari Congressi Regionali.

Il Congresso Nazionale Straordinario :
a)    approva le modifiche statutarie con la presenza di almeno 2/3 dei delegati aventi diritto di voto;
b)    delibera l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’ANBIMA,  disponendo circa la destinazione del patrimonio in base all’Art.5,  4-quinquies, lett. “b” del D.Lgs. 460/97.
Art. 7  Organi Centrali
Gli Organi Centrali dell’ANBIMA sono:
a)    Consiglio Nazionale;
b)    Presidente Nazionale;
c)    Vice Presidente Nazionale;
d)    Giunta Esecutiva Nazionale;
e)    Segretario Nazionale;
f)    Tesoriere;
g)    Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
h)    Collegio Nazionale dei Probiviri;
i)    Consulta Artistica Nazionale;
Tutti gli Organi Centrali e Periferici elettivi  dell’ANBIMA hanno la durata di quattro anni e, comunque, saranno rinnovati in occasione del successivo Congresso Ordinario, pur se celebrato anticipatamente o posticipatamente.
Art. 8  Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto:
Componenti effettivi con diritto di voto:
1)    Presidente Nazionale;
2)    Il vice Presidente Nazionale
3)    Consiglieri Nazionali;
4)    Presidenti Regionali in carica. In caso di forzata assenza del Presidente Regionale esso delegherà  il Vice Presidente Regionale.

Componenti senza diritto di voto:
1)    Presidente, o un suo delegato, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
2)    Presidente, o un suo delegato, del Collegio Nazionale dei Probiviri;
3)    Presidente, o un suo delegato, della Consulta Artistica Nazionale;
4)    Esperti  nelle discipline musicali, giuridiche, amministrative e culturali.

Il Regolamento stabilisce le modalità  e i criteri da seguire per la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio Nazionale, che si riunisce obbligatoriamente  almeno due  volte  all’anno o quando il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno il 60% dei suoi componenti. In tal  caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso, notificato almeno  quindici giorni prima, contenente il Programma-Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione.
Il Consiglio Nazionale nella sua prima riunione post-congressuale provvede obbligatoriamente ad eleggere fra i Consiglieri Nazionali:

1)    la Giunta Esecutiva Nazionale e il Segretario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
2)    Il Tesoriere e ne fissa compiti e limitazioni;
3)    Il Comitato di Redazione – Ufficio Stampa;
4)    Il Responsabile del Comitato di Redazione – Ufficio Stampa.

Il Consiglio Nazionale ha il potere deliberativo generale sull’attività  dell’ANBIMA Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:
a)    ratifica ed indice, con relativo Programma-Ordine del Giorno, il Congresso Nazionale Ordinario, deliberato dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
b)    indice, con relativo Programma-Ordine del Giorno, il Congresso Nazionale Straordinario nei modi previsti dall’Art. 6  del presente Statuto;
c)    delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Congresso Nazionale, sviluppandone la relativa programmazione;
d)    determina le linee d’azione che si impongono per nuove sopravvenute esigenze tra un Congresso Nazionale e l’altro;
e)    delibera le norme di eventuali Regolamenti;
f)    obbligatoriamente esamina e approva annualmente la Previsione di Gestione Nazionale, corredata dal programma di attività , e il Rendiconto Consuntivo Nazionale chiuso al 31 Dicembre dell’anno precedente;
g)    surroga, per eventuali dimissioni o decadenze, i propri membri eletti dal Congresso Nazionale con i primi dei non eletti delle Regioni di appartenenza dei membri surrogati;
h)    sottopone all’approvazione del Congresso Nazionale Straordinario:
–    le modifiche statutarie,
–    l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’ANBIMA.
i)    delibera, in sede di stesura di Previsione di Gestione Nazionale, l’entità  della quota associativa annuale;
j)    adotta nei confronti dei Consigli Regionali, e secondo la gravità  della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
–    richiamo,
–    sanzioni,
–    commissariamento nei casi previsti dal regolamento.
k)    stabilisce, secondo le modalità  previste dal Regolamento, gli eventuali rimborsi spese.
l)    nomina, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, i componenti delle Commissioni Nazionali, determinando le loro funzioni;
m)     ratifica i componenti della consulta artistica nazionale

Il Consigliere Nazionale più anziano per ininterrotta affiliazione associativa, in caso di “vacatio” della carica di Presidente Nazionale ed in assenza del Vice Presidente Nazionale ne assume le veci fino alla celebrazione del consequenziale Congresso Nazionale Straordinario, che dovrà  essere indetto entro sessanta giorni dalla “vacatio”.
Le funzioni di Segretario delle riunioni del Consiglio Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in assenza, dal Consigliere Nazionale più giovane di età .

Art. 9  Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il Legale Rappresentante dell’ANBIMA e viene eletto dal Congresso Nazionale Ordinario o dal Congresso Nazionale Straordinario con voto a scrutinio segreto e a maggioranza relativa; dura in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale:

a)    convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale previa formulazione dei Programmi -Ordine del Giorno e  vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
b)    vigila e controlla tutti gli Organi Centrali e Periferici ed  è responsabile, nei confronti del Consiglio Nazionale, del funzionamento dell’ANBIMA;
c)    è tenuto ad amministrare l’ANBIMA non consentendo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Esecutiva Nazionale e successiva ratifica del Consiglio Nazionale, alcuna spesa straordinaria o comunque non inclusa  nella Previsione di Gestione;
d)    esercita il potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione dell’ANBIMA;
e)    adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all’ANBIMA, con l’obbligo di sottoporli all’esame della Giunta Esecutiva Nazionale, che li valuterà  e ratificherà  nella prima riunione utile;
f)    dirige e coordina l’attività  dell’ANBIMA in conformità  e in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell’interesse dell’ANBIMA e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali;
g)    nomina Commissari “ad acta”;
h)    coordina l’attività  delle Commissioni;
i)    ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell’ANBIMA Nazionale e può nominare, previa approvazione della Giunta Nazionale,  avvocati e procuratori per assistere e difendere l’ANBIMA in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa;
j)    può nominare, dopo approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale, anche fra i non soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività ;
k)    ha facoltà  di assistere, in proprio o per delega, alle Assemblee dei Congressi Regionali.
Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni, assenza, impedimento definitivo o impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, viene  dichiarato decaduto dall’incarico e sostituito dal Vice Presidente Nazionale fino a scadenza del mandato, o in mancanza dal Consigliere Nazionale più anziano per ininterrotta affiliazione associativa, fino alla celebrazione del consequenziale Congresso Nazionale Straordinario che dovrà  essere indetto entro sessanta giorni dalla “vacatio”.
Altresì, il Consiglio Nazionale, con il parere favorevole di almeno il 60% dei suoi componenti, può votare una mozione di sfiducia al Presidente Nazionale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l’indizione di un nuovo Congresso Nazionale Straordinario.

Art. 10   Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale. Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Nazionale. Sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o di impedimento. Gli sono delegate tutte quelle funzioni che il Presidente Nazionale  ritiene opportuno di attribuirgli. .

Art. 11  Giunta Esecutiva Nazionale
La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo operativo del Consiglio Nazionale. E’ convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta al mese. La Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, viene eletta dai Consiglieri Nazionali nella prima riunione post-Congresso Nazionale Ordinario ed è composta dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e da 3 Consiglieri Nazionali. Il Segretario Nazionale presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale. Le funzioni di Segretario delle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono esercitate dal Segretario Nazionale o, in assenza, dal componente più giovane di età .
La Giunta Esecutiva Nazionale:
a)    delibera su tutti gli affari dell’ANBIMA a norma di Statuto, regolandone l’attività  finanziaria ed organizzativa che porterà  all’approvazione del Consiglio Nazionale. La mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo Nazionale entro il 30 Aprile dell’anno successivo è motivo di sfiducia.
b)    integra la Consulta Artistica Nazionale con la nomina di un numero massimo di cinque componenti, scelti  tra i soci dell’ANBIMA o tra personalità  di altissimo livello culturale e musicale;
c)    delibera su ogni progetto e/o iniziativa, previa ratifica del Consiglio Nazionale, che persegue gli scopi statutari;
d)    provvede alle funzioni di controllo sull’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell’ANBIMA espressi dal Congresso Nazionale  e si adopera per il raggiungimento dei fini dell’ANBIMA, anche deliberando su questioni di interesse generale;
e)    propone al Consiglio Nazionale l’istituzione di: Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici, finalizzati all’esame e alla risoluzione di determinati problemi e all’attuazione di compiti specifici;
f)    approva preliminarmente, prima di sottoporli alla ratifica definitiva da parte del Consiglio Nazionale, eventuali accordi, convenzioni  o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
g)    esamina ed approva la Previsione di Gestione  Nazionale ed il Rendiconto Consuntivo Nazionale, redatti dal Segretario Nazionale, che saranno sottoposti successivamente alla ratifica prima del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti  e poi  del Consiglio Nazionale;
h)    delibera in merito agli atti di gestione straordinaria con ratifica nella  prima riunione utile del Consiglio Nazionale;
i)    determina il rimborso spese di tutti i Componenti degli Organi Centrali;
j)    espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dal Regolamento  e dalle deliberazioni assembleari;
k)    ha l’obbligo di comunicare ai Consiglieri Nazionali tutte le deliberazioni adottate.
A metà  di ogni mandato, cioè ogni due anni, la Giunta Esecutiva Nazionale
organizza la Conferenza Organizzativa Nazionale, con le modalità  previste dal Regolamento.
Il Presidente della Consulta Artistica Nazionale, o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, senza diritto di voto e su invito del Presidente Nazionale.
La  riunione della Giunta Esecutiva Nazionale sarà  valida con la presenza della metà  più uno dei suoi componenti.

Art. 12  Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Consiglio Nazionale su una rosa di tre nomi proposta dal Presidente Nazionale tra i Soci  dell’ANBIMA che abbiano una specifica competenza in materia giuridica – amministrativa. In caso di nomina di un Consigliere Nazionale la regione di appartenenza verrà  rappresentata dal primo dei non eletti.
Il Segretario esplica la sua attività  per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi Centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale.
In particolare, al Segretario Nazionale è delegata la responsabilità  della struttura organizzativa: sovrintende all’organizzazione degli uffici; cura i rapporti con  i collaboratori ed i consulenti interni ed esterni; è responsabile degli archivi e della gestione dei servizi dell’ANBIMA.
Firma la corrispondenza ordinaria dell’ANBIMA.
In caso di “vacatio” del Tesoriere, il Presidente Nazionale può conferirgli delega per la gestione economico-amministrativa ordinaria.
Del suo operato tiene costantemente informato il Presidente Nazionale, al quale risponde direttamente.
Presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, alla quale sottopone una relazione sullo stato dell’ANBIMA in occasione di ogni riunione ordinaria.
Sono compiti specifici del Segretario Nazionale:
a)    dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’ANBIMA; assistere alle sedute dei Congressi  Nazionali (Ordinario e Straordinario), del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, curando la compilazione dei relativi verbali e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
b)    coordinare gli altri uffici istituiti dall’ANBIMA;
c)    raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie Regionali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;
d)    predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato, esprimendo il proprio parere sulle regolarità  procedurali delle deliberazioni degli Organi Centrali;
e)    amministrare un fondo spese di Segreteria istituito dal Consiglio Nazionale;
f)    predisporre  il Rendiconto Consuntivo Nazionale dell’anno precedente da sottoporre alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti  per la conseguente approvazione da parte del Consiglio Nazionale;
g)    predisporre, in conformità  alle direttive degli Organi Centrali, la Previsione di Gestione Nazionale per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
h)    depositare presso la sede dell’ANBIMA, per eventuale fruibilità , la Previsione di Gestione Nazionale ed il Rendiconto Consuntivo Nazionale  con i relativi allegati, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Nazionale;
i)    inviare la Previsione di Gestione Nazionale ed il Rendiconto Consuntivo Nazionale ai Consiglieri Nazionali insieme alla convocazione del Consiglio Nazionale;
j)    inoltrare, subito dopo l’approvazione definitiva, copia della Previsione di Gestione Nazionale e del Rendiconto Consuntivo Nazionale ai Presidenti Regionali ed ai Consiglieri Nazionali risultati assenti alla discussione.
Se non disposto diversamente al momento della nomina, il Segretario Nazionale rimane in carica per quattro anni, e comunque il suo mandato è parimenti legato alle scadenze congressuali.

Art. 13  Tesoriere

Il Tesoriere è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Consiglio Nazionale  tra i Soci dell’ANBIMA.
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili.
E’ responsabile dell’amministrazione ordinaria dell’ANBIMA secondo i poteri e i limiti stabiliti dal consiglio nazionale
Fornisce al Segretario Nazionale tutti i dati necessari per la compilazione della Previsione di Gestione Nazionale e di Rendiconto Consuntivo Nazionale annuali da sottoporre alla valutazione ed approvazione degli organi competenti.
Il  Tesoriere svolge le sue competenze di concerto con il Presidente Nazionale.
Il Tesoriere è tenuto, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 14  Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Nazionale Ordinario.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da 5 membri:
–    3 componenti effettivi;
–    2 componenti supplenti.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
a)    vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’ANBIMA;
b)    esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
c)    vista la Previsione di Gestione Nazionale e il Rendiconto Consuntivo Nazionale, i quali dovranno essere presentati al Consiglio Nazionale convocato per la loro approvazione.
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale e vi partecipa, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un suo  delegato, per relazionare annualmente sulla gestione  finanziaria  dell’ANBIMA.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario previa comunicazione al Presidente Nazionale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
Art. 15  Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Nazionale Ordinario. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è formato da 5 componenti:
–    3 componenti effettivi;
–    2 componenti supplenti.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro risultato primo degli eletti, il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge nel suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a)    regola conflitti di competenza ed ogni altra controversia tra gli Organi Centrali  e gli Organi Periferici dell’ANBIMA;
b)    interviene, come organo di secondo grado rispetto al Collegio Regionale dei Probiviri e su richiesta delle Presidenze Regionali, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle strutture periferiche relativamente alla disciplina associativa;
c)    decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità  statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi Centrali;
d)    decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto o nelle normative attinenti l’attività  degli associati o degli Organi dell’ANBIMA;
e)    decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Nazionale nei confronti delle Presidenze Regionali;
f)    propone al Consiglio Nazionale l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi Centrali e Periferici e dei soci che hanno recato discredito alla immagine dell’ANBIMA;
g)    decide in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate e ritenute antistatutarie.
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ha facoltà  di assistere, senza diritto di voto e se invitato, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario ed in accordo con il Presidente Nazionale.
Le riunioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
Art. 16   Consulta Artistica Nazionale
La Consulta Artistica  Nazionale è composta  dai:
1)    Presidenti delle Consulte Artistiche Regionali;
2)    Componenti nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, come indicato dall’Art.11 del presente Statuto.
I componenti della Consulta Artistica Nazionale dovranno essere docenti, direttori di complessi musicali e/o studiosi di tradizioni musicali bandistiche, popolari, corali e discipline affini.
La  Consulta Artistica Nazionale elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva Nazionale composta da: un Presidente e due Vice-Presidenti.
Il Presidente della Consulta Artistica Nazionale convoca almeno due volte l’anno la stessa per l’impostazione del programma preventivo ed i relativi costi di spesa necessari per la relativa attuazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale.
Il Presidente della Consulta Artistica Nazionale, o un componente designato dalla stessa, partecipa, senza diritto di voto e su invito del Presidente Nazionale, alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. Il Presidente della Consulta Artistica Nazionale, periodicamente, relaziona alla Giunta Esecutiva Nazionale circa l’andamento organizzativo del settore artistico – musicale.
In caso di assenza, per impedimento o altri motivi, il Presidente della Consulta Artistica Nazionale è sostituito da uno dei due Vice-Presidenti.
TITOLO III – Struttura Periferica
Art. 17  Congresso Regionale

Il Congresso Regionale Ordinario ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali, per l’approvazione della  programmazione e per l’elezione degli Organi Periferici Regionali.
Il Congresso Regionale Ordinario viene indetto ogni quattro anni dal Presidente Regionale secondo il Programma-Ordine del Giorno predisposto dal Consiglio Regionale.
Il Congresso Regionale Straordinario è convocato:
a) in caso di “vacatio” ;
b) dietro richiesta sottoscritta da almeno il 60% dei Consiglieri Regionali;
c) dietro richiesta di almeno il 60% delle Unità  di Base Regionali regolarmente
associate.
Al Congresso Regionale prendono parte con diritto di voto, a condizione che siano in regola con i versamenti delle quote associative, i Delegati eletti nelle Assemblee delle Unità  di Base, e, soltanto con diritto di parola, i Presidenti Provinciali ed  i Consiglieri Nazionali  residenti nella Regione.
Il Congresso Regionale esamina e dibatte la relazione quadriennale morale ed organizzativa presentata dal Presidente Regionale.

Il Congresso Regionale elegge:
1)    il Presidente Regionale;
2)    il vice Presidente Regionale
3)    i Consiglieri Regionali;
4)    i Delegati al Congresso Nazionale;
5)    i Componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
6)    i Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri;
Il Congresso Regionale stabilisce il numero dei Consiglieri Regionali e designa i candidati al Consiglio Nazionale secondo Regolamento.
Art. 18  Organi Periferici
Gli Organi Periferici dell’ANBIMA sono:
A livello Regionale:
1)    Consiglio Regionale;
2) Presidente Regionale;
3)    Il vice Presidente Regionale
4)    Giunta Esecutiva Regionale;
5)    Segretario Regionale;
6)    Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
7)    Collegio Regionale dei Probiviri;
8)    Consulta Artistica Regionale.

A livello Provinciale:

1)    Presidente Provinciale;
2)    Consulta Artistica Provinciale.
3)    Consiglio Provinciale eventuale
4)    Vice Presidente Provinciale eventuale
5)    Giunta Esecutiva Provinciale eventuale
6)    Segretario provinciale eventuale
7)    Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti eventuale ;
8)    Delegati Provinciale eventuale  ;
Gli Organi Periferici hanno il compito di:
a)    rappresentare gli interessi complessivi e finalità  statutarie delle Unità  di Base associate davanti alle Istituzioni Pubbliche e private;
b)    fungere da strutture di coordinamento, attivando a livello regionale e provinciale un efficiente servizio di segreteria;
c)    attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Unità  di Base.
Art. 19  Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale, ove lo ritiene opportuno, può istituire dei Consigli Provinciali della Regione, tutelando i loro interessi presso le Istituzioni territoriali. E’ dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dal Regolamento.

Il Consiglio Regionale è così composto:

Componenti effettivi con diritto di voto:
1)    Presidente Regionale eletto dal Congresso Regionale;
2)    Vice Presidente Regionale
3)    Consiglieri Regionali eletti dal Congresso Regionale;
4)    Segretario Regionale;
5)    Presidenti dei Consigli Provinciali eletti dai Congressi Provinciali o Delegati Provinciali in mancanza della Struttura Provinciale.

Componenti senza diritto di voto:
1)    Consiglieri Nazionali della Regione;
2)    Presidente della Consulta  Artistica Regionale;
3)    Presidente, o suo delegato, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
4)    Presidente, o suo delegato, del Collegio Regionale dei Probiviri;
5)    Esperti  nelle discipline musicali, giuridiche, amministrative e culturali.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale almeno due  volte l’anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno il 60% dei suoi componenti effettivi.
Il Consiglio Regionale  nella sua prima riunione post-Congresso Regionale provvede ad eleggere, tra i Consiglieri Regionali, su proposta del Presidente Regionale:
–     la Giunta Esecutiva Regionale
–    il Segretario Regionale eletto fra i soci con funzioni anche di Tesoriere Regionale.
Il Consiglio Regionale:
a)    approva annualmente la Previsione di Gestione Regionale ed il Rendiconto Consuntivo Regionale dopo aver ascoltato la relazione finanziaria del Presidente, o di un suo delegato, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
b)    sovrintende alle operazioni di adesione e di tesseramento delle Unità  di Base Regionali;
c)    promuove il miglioramento organizzativo, associativo e funzionale delle Unità  di Base Regionali e dei Consigli Provinciali;
d)    propone le linee generali dei piani di lavoro nella Regione;
e)    propone e realizza attività  proprie nel campo musicale, artistico e della formazione;
f)    delibera l’eventuale costituzione di Commissioni o Gruppi di Lavoro;
g)    predispone un piano annuale generale di attività  che interessino le realtà  provinciali e locali;
h)    ratifica le nomine e le eventuali designazioni proposte dalla Giunta Esecutiva Regionale;
i)    delibera di istituire a proprio carico servizi di consulenza ed assistenza necessari alle esigenze funzionali;
j)    convoca il Congresso Regionale fissandone data, sede, regolamenti vari, nonché il Programma-Ordine del Giorno;
k)    dichiara decaduti i Consiglieri Regionali dimissionari, assenteisti, espulsi per indegnità  e deceduti;
l)    si pronuncia in via definitiva sulle proposte del Collegio Regionale dei Probiviri;
m)    nomina la Consulta Artistica Regionale nel numero massimo di cinque componenti, scelti tra i soci dell’ANBIMA Regionale o tra personalità  di altissimo livello culturale e musicale;

Le funzioni di Segretario del Consiglio Regionale sono esercitate dal Segretario Regionale.

Art. 20   Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Regionale:
a)    è il Legale Rappresentante dell’ANBIMA nell’ambito della propria Regione e in tale veste opera per obiettivi coerenti con i fini statutari;
b)    mantiene e cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni  regionali per la necessaria collaborazione nel perseguimento dei fini istituzionali e ne è responsabile sotto l’aspetto giuridico ed economico;
c)    firma tutti gli atti  e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti assegnati all’ANBIMA Regionale  da Enti Pubblici e privati;
d)    convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta Esecutiva Regionale;
e)    attribuisce eventuali funzioni anche al Vice Presidente;
f)    propone all’approvazione del Consiglio Regionale il nominativo del Segretario Regionale con funzioni di Tesoriere Regionale;
g)    trasmette al Consiglio Nazionale, tramite la Presidenza Nazionale, la relazione annuale del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, comprensiva del Rendiconto Consuntivo Regionale.
Il vice presidente regionale  dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Regionale. Sostituisce il Presidente Regionale in caso di sua assenza o di impedimento. Gli sono delegate tutte quelle funzioni che il Presidente Regionale  ritiene opportuno di attribuirgli. In caso di “vacatio” della carica di Presidente Regionale, ne assume le veci.
Il Presidente Regionale, in caso di dimissioni, assenza, impedimento definitivo o impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, viene  dichiarato decaduto dall’incarico e sostituito dal Vice Presidente Regionale.
Altresì, il Consiglio Regionale, con il parere favorevole di almeno il 60% dei suoi componenti, può votare una mozione di sfiducia  al Presidente Regionale, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali.

Art. 21   Giunta Esecutiva Regionale

La Giunta Esecutiva Regionale :
a)    è l’organo operativo del Consiglio Regionale;
b)    è composta dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente Regionale e da 3 Consiglieri Regionali, salve diverse esigenze quantitative riscontrate dai singoli Congressi Regionali;
c)     è convocata dal Presidente Regionale, di norma ogni tre mesi ed ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno ed urgente;
d)    può adottare provvedimenti di carattere urgente anche di natura economica, previa ratifica del Consiglio Regionale;
e)    nell’ambito delle proprie attribuzioni, predispone piani di sviluppo e di promozione dell’ANBIMA Regionale, curando la realizzazione delle deliberazioni prese dagli Organi Statutari;
f)    per la propria attività , la Giunta Esecutiva Regionale può avvalersi della collaborazione di esperti dei vari settori.
Il Segretario Regionale presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Regionale.
Le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva Regionale sono esercitate dal Segretario Regionale, che cura e redige l’apposito verbale.

Art. 22  Segretario Regionale

Il Segretario Regionale, anche con funzione di Tesoriere Regionale, è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale tra i Soci dell’ANBIMA che abbiano una specifica competenza in materia.
Il Segretario esplica la sua attività  per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi Centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Regionale.
In particolare, al Segretario Regionale è delegata la responsabilità  della struttura organizzativa: sovrintende all’organizzazione degli uffici; cura i rapporti con  i collaboratori ed i consulenti interni ed esterni; è responsabile degli archivi e della gestione dei servizi dell’ANBIMA Regionale.
Firma la corrispondenza ordinaria dell’ANBIMA Regionale.
Del suo operato tiene costantemente informato il Presidente Regionale, al quale risponde direttamente.
Presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Regionale, alla quale sottopone una relazione sullo stato dell’ANBIMA Regionale in occasione di ogni riunione ordinaria.
Sono compiti specifici del Segretario Regionale:
a)    dirigere e coordinare il servizio di Segreteria dell’ANBIMA Regionale; assistere alle sedute dei Congressi  Regionali, del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale, curando la compilazione dei relativi verbali e l’invio degli stessi agli interessati nel tempo più breve possibile, ove non altrimenti disposto;
b)    coordinare gli altri uffici istituiti dall’ANBIMA Regionale;
c)    raccordare e coordinare i rapporti con le Segreterie Provinciali, anche attivando una rete uniforme di intercomunicazione;
d)    predisporre le relazioni tecniche di cui venga incaricato, esprimendo il proprio parere sulle regolarità  procedurali delle deliberazioni degli Organi Regionali;
e)    amministrare un fondo spese di Segreteria istituito dal Consiglio Regionale;
f)    predisporre  il Rendiconto Consuntivo Regionale dell’anno precedente da sottoporre alla Giunta Esecutiva Regionale ed al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti  per la conseguente approvazione da parte del Consiglio Regionale;
g)    predisporre, in conformità  alle direttive degli Organi Regionali, la Previsione di Gestione Regionale per l’anno successivo da sottoporre alla dovuta approvazione;
h)    depositare presso la sede dell’ANBIMA Regionale, per eventuale fruibilità , la Previsione di Gestione Regionale ed il Rendiconto Consuntivo Regionale  con i relativi allegati, durante i quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio Regionale;
i)    inviare la Previsione di Gestione Regionale ed il Rendiconto Consuntivo Regionale ai Consiglieri Regionali insieme alla convocazione del Consiglio Regionale;
j)    inoltrare, subito dopo l’approvazione definitiva, copia della Previsione di Gestione Regionale e del Rendiconto Consuntivo Regionale ai Presidenti Provinciali ed ai Consiglieri Regionali risultati assenti alla discussione.
Se non disposto diversamente al momento della nomina, il Segretario Regionale rimane in carica per quattro anni, e comunque il suo mandato è parimenti legato alle scadenze congressuali.

Art. 23   Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori  dei Conti è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Regionale.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è formato da 5 componenti:
–    3 componenti effettivi;
–    2 componenti supplenti.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti elegge nel suo interno il proprio Presidente.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti:
a)    vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’ANBIMA Regionale;
b)    esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
c)    vista la Previsione di Gestione Regionale ed il Rendiconto Consuntivo Regionale, i quali dovranno  essere presentati al Consiglio Regionale per la loro approvazione.

Il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti partecipa personalmente, senza diritto di voto e su invito del Presidente Regionale, alle riunioni del Consiglio Regionale, o, in caso di assenza, tramite un suo delegato, per relazionare sulla gestione  finanziaria  dell’ANBIMA Regionale.
Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario previa comunicazione al Presidente Regionale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei componenti effettivi.

Art. 24  Collegio Regionale dei Probiviri
Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Regionale. Il Collegio Regionale dei Probiviri è formato da 5 componenti:
–    3 componenti effettivi;
–    2 componenti supplenti.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro risultato primo degli eletti, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio Regionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a)    regola conflitti di competenza ed ogni altra controversia tra gli Organi Periferici dell’ANBIMA Regionale;
b)    interviene, su richiesta del Presidente Regionale, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle strutture periferiche regionali relativamente alla disciplina associativa;
c)    decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità  statutaria delle deliberazioni assunte dagli Organi Periferici;
d)    decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto o nelle normative attinenti l’attività  degli associati;
e)    propone al Consiglio Regionale l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi Periferici e dei soci che hanno recato discredito alla immagine dell’ANBIMA;
f)    decide in via definitiva sui ricorsi avverso le delibere adottate e ritenute antistatutarie.
Il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri ha facoltà  di assistere, senza diritto di voto e su invito del Presidente Regionale, alle riunioni del Consiglio Regionale.
Il Collegio Regionale dei Probiviri si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario in accordo con il Presidente Regionale.
Le riunioni  del Collegio Regionale dei Probiviri sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.

Art. 25   Consulta Artistica Regionale

La  Consulta Artistica  Regionale è formata dai Componenti nominati dal Consiglio regionale Esecutiva Regionale, come indicato dall’Art.21 del presente Statuto.
I componenti della Consulta Artistica Regionale dovranno essere docenti, direttori di complessi musicali e/o studiosi di tradizioni musicali bandistiche, popolari, corali e discipline affini.
La Consulta Artistica Regionale elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva Regionale composta da: un Presidente e due Vice-Presidenti.
Il Presidente della Consulta Artistica Regionale convoca almeno una volta l’anno la stessa per l’impostazione del programma preventivo ed i relativi costi di spesa necessari per la relativa attuazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva Regionale.
Il Presidente della Consulta Artistica Regionale, periodicamente, relaziona alla Giunta Regionale circa l’andamento organizzativo del settore artistico – musicale.
Il Presidente della Consulta Artistica Regionale, in caso di assenza per impedimento o altri motivi, è sostituito da uno dei due Vice-Presidenti.

Art. 26   Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale viene indetto ogni quatto anni, in convocazione ordinaria, dal Presidente Provinciale secondo il Programma-Ordine del Giorno predisposto dal Consiglio Provinciale.
Al Congresso Provinciale prendono parte:
1)    con diritto di voto e di parola ,  i Delegati eletti nelle Assemblee delle Unità  di Base, purché in regola con la quota associativa dell’anno in cui si svolge il Congresso Provinciale;
2)    con diritto di sola parola, i Consiglieri Nazionali e Regionali della Provincia.

Il Congresso Provinciale, con voto a scrutinio segreto, elegge:
1)    il Presidente Provinciale;
2)    Il Vice Presidente Provinciale
3)    Gli eventuali Consiglieri Provinciali,  il cui numero è  stabilito dal Congresso Provinciale;
4)    il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.
Al Congresso Provinciale possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale ed il Presidente Regionale o i rispettivi Delegati.

Art. 27   Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto come segue:
1)    Presidente Provinciale;
2)    Vice Presidente Provinciale
3)    Gli eventuali Consiglieri Provinciali;
4)    L’eventuale Segretario Provinciale.
Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale almeno due volte  l’anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno il 60%  dei Consiglieri Provinciali.
Il Consiglio Provinciale nomina, su proposta del Presidente Provinciale, l’eventuale Segretario Provinciale con funzioni anche  di tesoriere.
Il Segretario Provinciale  anche con funzioni di tesoriere predispone  il Rendiconto Consuntivo Provinciale  e la Previsione di Gestione  Provinciale da sottoporre  al  Collegio  Provinciale  dei Revisori  dei  Conti  per  la  conseguente approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale gode di autonomia decisionale operativa. Il Consiglio Regionale deve formalmente essere informato dell’operato del Consiglio Provinciale nel rispetto delle norme statutarie dell’ANBIMA.
Il Consiglio Provinciale è  dotato di autonomia finanziaria secondo le norme previste dal Regolamento.
I compiti del Consiglio Provinciale sono:
a)    coordinare il programma di attività  annuale provinciale;
b)    approvare annualmente la Previsione di Gestione Provinciale ed il Rendiconto Consuntivo Provinciale, dopo aver ascoltato la relazione finanziaria del Presidente, o di un suo delegato, e del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
c)    predisporre il Programma-Ordine del Giorno per la convocazione del Congresso Provinciale;
d)    fornire direttive su tutti i problemi della vita associativa nella provincia;
e)    provvedere alla eventuale cooptazione, in seno al Consiglio, di esperti a titolo consultivo nei settori specifici (corale, strumentale, folkloristico, majorette, scuola).
f)    nomina la Consulta Artistica Provinciale nel numero massimo di cinque componenti, scelti tra i soci dell’ANBIMA della Provincia o tra personalità  di altissimo livello culturale e musicale;

Il Consigliere Provinciale decade dal suo incarico per dimissioni, assenteismo, espulsione per indegnità  e decesso.
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Art. 28   Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale viene eletto, con voto a scrutinio segreto,  tra i  Delegati del Congresso Provinciale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Provinciale ha i seguenti compiti e doveri:
a)    ha la legale rappresentanza dell’ANBIMA a livello provinciale e in tale veste opera per obiettivi coerenti con i fini statutari;
b)    mantiene e cura i rapporti con le Istituzioni e le Autorità  Provinciali;
c)    è responsabile, sotto l’aspetto giuridico ed economico, dell’ANBIMA a livello provinciale;
d)    convoca e presiede il Congresso Provinciale ed il Consiglio Provinciale;
e)    firma e quietanza eventuali contributi o altri finanziamenti per leggi e disposizioni deliberate alla struttura provinciale da Enti Pubblici e Privati;
f)    presenta la relazione annuale al Consiglio Provinciale, inviandone copia al Presidente Regionale;
g)    risponde dell’operato della struttura provinciale al Consiglio Regionale.
Il Vice Presidente Provinciale dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente Provinciale. Sostituisce il Presidente Provinciale in caso di sua assenza o di impedimento.  Gli sono delegate tutte quelle funzioni che il Presidente Provinciale  ritiene opportuno di attribuirgli.

Art. 29  Giunta Esecutiva Provinciale

L’eventuale  Giunta Esecutiva Provinciale :
a)    è l’organo esecutivo delle deliberazioni prese dal Consiglio Provinciale;
b)    è composta dal Presidente Provinciale, dal Vice Presidente Provinciale e da 3 Consiglieri Provinciali, salve diverse esigenze quantitative riscontrate dai singoli Congressi Provinciali;
c)    è convocata, dal Presidente Provinciale, di norma ogni tre mesi ed ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno ed urgente;
d)    può adottare provvedimenti di carattere urgente anche di natura economica, previa ratifica del Consiglio Provinciale;
e)    nell’ambito delle proprie attribuzioni, predispone piani di sviluppo e di promozione dell’ANBIMA Provinciale, curando la realizzazione delle deliberazioni prese dagli organi statutari;
f)    per la propria attività , la Giunta  Esecutiva Provinciale può avvalersi della collaborazione di esperti dei vari settori.
Il Segretario Provinciale presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva Provinciale.
Le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva  Provinciale sono esercitate dal Segretario Provinciale, che cura e redige l’apposito verbale.

Art. 30  Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Provinciale dei Revisori  dei Conti è eletto, con voto a scrutinio segreto, dal Congresso Provinciale.
Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è formato da 5 componenti:
–    3 componenti effettivi;
–    2 componenti supplenti.
Nella seduta di insediamento, indetta dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio  Provinciale dei Revisori dei Conti elegge nel suo interno il proprio Presidente.
Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti  ha i seguenti compiti:
a)    vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’ANBIMA a livello provinciale;
b)    esegue verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, evidenziando eventuali scostamenti da quanto preventivamente approvato;
c)    vista la Previsione di Gestione Provinciale ed il Rendiconto Consuntivo Provinciale, i quali devono  essere presentati al Consiglio Provinciale, convocato per la loro approvazione.
Il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Provinciale e vi partecipa, senza diritto di voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite suo delegato, per relazionare sulla gestione  finanziaria  dell’ANBIMA a livello provinciale.
Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta si ritenga necessario previa comunicazione  al il Presidente Provinciale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei componenti effettivi.

Art. 31  Delegati Provinciali

I Delegati Provinciali  sono nominati dal Presidente Regionale nelle Province dove non è operativa la struttura provinciale e dove esistano almeno 10 Unità  di Base affiliate, ma non si siano svolti i Congressi Provinciali previsti dalle norme statutarie.
I Delegati Provinciali hanno il compito di:
a)    coordinare l’azione delle Unità  di Base della propria Provincia in quelle attività  ed iniziative d’interesse provinciale rappresentando le stesse nei rapporti con gli Enti Locali;
b)    attivare servizi di consulenza, assistenza e di promozione per le Unità  di Base provinciali associate;
c)    coordinare il programma annuale provinciale delle  attività  musicali;
d)    fornire direttive al Presidente Regionale  su tutti i problemi della  vita associativa nella provincia.

Art. 32   Consulta Artistica Provinciale

La Consulta Artistica Provinciale  è composta  dai Componenti nominati dal Consiglio  Provinciale, come indicato dall’Art. 27 del presente Statuto.
I componenti della Consulta Artistica Provinciale dovranno essere docenti, direttori di complessi musicali e/o studiosi di tradizioni musicali bandistiche, popolari, corali e discipline affini.
La Consulta Artistica Provinciale elegge  eventualmente nel suo seno una Giunta Esecutiva Provinciale composta da: un Presidente ed un Vice-Presidente.
Il Presidente della Consulta Artistica Provinciale convoca almeno una volta l’anno la stessa per l’impostazione del programma preventivo ed i relativi costi di spesa necessari per la relativa attuazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Esecutiva Provinciale.
Il Presidente della Consulta Artistica Provinciale, periodicamente, relaziona alla Giunta Provinciale circa l’andamento organizzativo del settore artistico – musicale.
Il Presidente della Consulta Artistica Provinciale, in caso di assenza per impedimento o altri motivi, è sostituito dal Vice-Presidente.

TITOLO IV – Struttura Ausiliare
Art. 33  Organi Ausiliari
Gli Organi Ausiliari dell’ANBIMA sono:
1)    Commissioni;
2)    Commissari “ad acta”;
3)    Qualifiche Onorarie;
4)    Organo Informativo.
Gli Organi  Ausiliari sono strumenti che l’ANBIMA istituisce per la migliore realizzazione dei propri fini.
Art. 34  Commissioni
Le Commissioni Nazionali, Regionali e Provinciali sono nominate, su proposta delle rispettive Giunte Esecutive,  dai rispettivi Consigli secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. Possono far parte delle Commissioni, anche in qualità  di esperti, sia i Soci delle singole Unità  di Base che persone esterne all’ANBIMA.  I Presidenti delle Commissioni sono eletti tra i componenti nominati. Il Presidente di una Commissione Nazionale dell’ANBIMA deve essere un Consigliere Nazionale. Le Commissioni hanno funzioni consultive ed operative.
Art. 35  Commissari “ad acta”

I Commissari “ad acta” :
a)    scelti tra i Consiglieri Nazionali, vengono nominati dal Presidente Nazionale dell’ANBIMA nei casi previsti dal presente Statuto;
b)    non possono  rimanere in carica, di norma, oltre sei mesi, durante i quali hanno  il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Consiglio Regionale commissariato o per regolarizzare altri aspetti per cui sono stati nominati.

Art. 36  Qualifiche Onorarie
Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’ANBIMA Nazionale agli ex Presidenti Nazionali e Regionali dell’ANBIMA, ed eccezionalmente ad altri componenti dell’ANBIMA che hanno acquisito particolari meriti in attività  a favore dell’ANBIMA.
Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari, se invitati, hanno facoltà  di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso Nazionale Ordinario e del Consiglio Nazionale dell’ANBIMA.
Tali Qualifiche Onorarie possono essere previste anche a livello Regionale e Provinciale.
Art. 37  Organo Informativo
Organo ufficiale informativo dell’ANBIMA è  la Rivista “Risveglio Musicale”, che è gestita da un Comitato di Redazione, nominato in base all’Art. 8 dello Statuto.
La rivista è associata alla USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).
Il Comitato di Redazione e il Responsabile dello stesso devono essere coordinati da un componente della Giunta Esecutiva Nazionale.

TITOLO V – Norme Generali
Art. 38  Incompatibilità

A tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono eleggibili tutti i soci dell’ANBIMA. Per accedere alle cariche sociali nazionali, regionali e provinciali, il socio dovrà  essere iscritto, oltre che per l’anno in corso di svolgimento dei rispettivi Congressi, anche per almeno i due anni precedenti. La mansione di Consigliere Nazionale e di componente della Giunta Nazionale, Regionale e Provinciale è incompatibile con la mansione di componente dei Collegi dei Revisori dei Conti, di componente dei Collegi dei Probiviri e di componente delle Consulte Artistiche ( rispettivamente Nazionali, Regionali e Provinciali).
Gli incarichi elettivi degli organi Centrali dell’ANBIMA possono essere ricoperti da chi ricopre non più di  un’altro incarico elettivo a livello regionale e provinciale.
La mansione di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è incompatibile
La mansione di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con la contemporanea presenza nel Collegio Regionale dei Probiviri.
Sono infine incompatibili tutte le cariche esecutive ANBIMA a livello nazionale, regionale e provinciale per coloro che svolgono attività  dirette o indirette a carattere commerciale contrastanti con gli scopi statutari e che, comunque, svolgano attività  commerciali inerenti il settore musicale; inoltre l’incompatibilità , con cariche politiche elettive o nominative a livello nazionale, regionale e provinciale, esiste nel caso di equivalente elezione nelle relative strutture ANBIMA (nazionale, regionale e provinciale).
Qualsiasi socio, pertanto, dovrà  sottoscrivere a tal proposito, all’atto dell’assunzione di un incarico istituzionale all’interno dell’ANBIMA, un’autocertificazione di non ricorrenza di tali presupposti di incompatibilità .
Inoltre sono incompatibili le cariche elettive dei soci nel momento in cui costoro svolgano attività  in seno ad altre Associazioni di settore concorrenziali all’ANBIMA.

Art. 39  Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell’ANBIMA  è costituito da:
a)    beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà  per: acquisto, lascito, donazione o  altro titolo;
b)    eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze annuali dei Rendiconti Consuntivi Nazionali.

Le entrate dell’ANBIMA sono costituite dalle:
a)    quote associative e sociali annuali;
b)    redditi derivati dal suo patrimonio;
c)    elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e  Privati o da persone fisiche;
d)    altre entrate compatibili con le finalità  dei propri scopi sociali.
I proventi delle attività   vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità  istituzionali.
Eventuali avanzi di gestione vanno impegnati per le attività  istituzionali statutariamente previste dell’anno successivo.

Art. 40  Modifiche Statutarie
Le modifiche del presente Statuto potranno essere deliberate solo dal Congresso Nazionale Straordinario e solo se poste nel Programma-Ordine del Giorno.       Per la validità  del Congresso Nazionale Straordinario è richiesta la presenza di almeno la metà  più uno dei soci aventi diritto di voto, mentre per la validità  delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 41  Regolamento
La Giunta Esecutiva Nazionale redigerà  il Regolamento di attuazione del presente Statuto contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’ANBIMA. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà  sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 42  Scioglimento e Liquidazione
Lo scioglimento dell’ANBIMA potrà  essere deliberato solo dal Congresso Nazionale Straordinario e solo se l’argomento è posto nel Programma-Ordine del Giorno. Per la validità  del Congresso Nazionale Straordinario e per la validità  delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. La richiesta per la convocazione  del Congresso Nazionale Straordinario, avente per oggetto lo scioglimento dell’ANBIMA, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
Lo stesso Congresso Nazionale Straordinario che avrà  deliberato lo scioglimento dell’ANBIMA, nominerà  un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale.
Il liquidatore avrà  il compito di devolvere, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio sociale residuo ad Associazioni che perseguono attività  e fini analoghi o, in mancanza, ad Associazioni aventi fini sociali di pubblica utilità , salva diversa destinazione prevista dalla legge (Art.5, 4-quinquies, lett. “b” D.Lgs. 460/97).

Art. 43  Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 44  Disposizioni Transitorie
Il presente Statuto, già  operativo ai vari livelli dalle fasi precongressuali del prossimo Congresso Nazionale Ordinario, entrerà  pienamente in vigore il giorno della sua celebrazione.